Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. La Regione del Veneto, in coerenza con la programmazione dei servizi sociali e sanitri di cui alle leggi regionali 20 luglio 1989, n. 21 "Piano socio-sanitario regionale 1989/1991" e 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio 1989/1991" e in analogia agli interventi attuati a favore delle persone non autosufficienti accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza. 2. A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del servizio domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di solidarieta'. 3. La Regione del Veneto agevola e promuove l'associazionismo e la cooperazione, anche con la presenza di anziani, che si propongono quale fine l'assistenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, destinando anche per tale fine le risorse gia' previste nelle leggi regionali 30 aprile 1985, n. 46 e 19 marzo 1987, n. 20.