Il  visto  del  Commissario  del  Governo  si  intende apposto per
decorso del termine di legge.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1. La Regione del Veneto, in coerenza con  la  programmazione  dei
servizi sociali e sanitri di cui alle leggi regionali 20 luglio 1989,
n.  21  "Piano socio-sanitario regionale 1989/1991" e 20 luglio 1989,
n. 22 "Piano sociale  regionale  per  il  triennio  1989/1991"  e  in
analogia   agli   interventi  attuati  a  favore  delle  persone  non
autosufficienti  accolte  in  strutture  residenziali,   promuove   e
favorisce  iniziative  volte  a  consentire  alle  persone  prive  di
autonomia fisica o  psichica  di  continuare  a  vivere  nel  proprio
domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza.
   2.  A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni
sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti  interessati  un  concorso
finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo
sanitario  fornite  o  sostenute  nel  proprio domicilio da parte del
servizio  domiciliare,  del  nucleo  familiare  o   delle   reti   di
solidarieta'.
   3. La Regione del Veneto agevola e promuove l'associazionismo e la
cooperazione,  anche  con  la  presenza di anziani, che si propongono
quale fine l'assistenza alle persone  prive  di  autonomia  fisica  o
psichica,  destinando  anche  per  tale fine le risorse gia' previste
nelle leggi regionali 30 aprile 1985, n. 46 e 19 marzo 1987, n. 20.